Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 24 novembre 1987, n. 52.
(1) I singoli docenti tengono un registro giornaliero che contiene la descrizione del programma di tutte le ore di lezione.
(2) I docenti sono tenuti altresì a verificare regolamentare l'apprendimento degli allievi, sia in forma orale, sia in forma scritta.
(3) Il risultato delle prove verrà annotato nel registro, e di questi giudizi si terrà conto in sede di svolgimento degli esami di passaggio.