Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 24 novembre 1987, n. 52.
(1) Il diploma di terapista della riabilitazione - terapista occupazionale viene conferito agli allievi che abbiano superato positivamente gli esami in ciascuna delle materie previste dal precedente articolo 11, punto 1), ed abbiano svolto proficuamente il tirocinio pratico previsto dal punto 2) del citato articolo 11.