(1) Quando il Consiglio accerta l’esistenza di cause di ineleggibilità, come proposto ai sensi dell’articolo 3/quinquies, comma 1, lettera b), delibera l’annullamento dell’elezione e la decadenza del consigliere/della consigliera dal mandato.
(2) La decisione del Consiglio è comunicata entro cinque giorni all’interessato/interessata e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.