(1) Quando la commissione ritiene configurarsi l’esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, comunica per iscritto le contestazioni al consigliere interessato/alla consigliera interessata, il/la quale ha facoltà, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, di presentare per iscritto le proprie controdeduzioni o di eliminare la causa di incompatibilità contestata.
(2) Decorso tale termine la commissione stabilisce, ove ritenuto necessario, la data della discussione, dandone comunicazione al consigliere interessato/alla consigliera interessata con almeno dieci giorni di preavviso. Di fronte alla commissione il consigliere interessato/la consigliera interessata può farsi assistere da persona di fiducia.
(3) Espletata la procedura di cui ai commi 1 e 2, la commissione, se ritiene comunque esistere cause di ineleggibilità o di incompatibilità, riferisce al Consiglio e propone quanto previsto all’articolo 30/quinquies, comma 1, rispettivamente lettere b) o c).