(1) Quando il Consiglio accerta l’esistenza di una causa di incompatibilità, come proposto ai sensi dell’articolo 30/quinquies, comma 1, lettera c), il/la Presidente del Consiglio invita per iscritto il consigliere interessato/la consigliera interessata a optare entro venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione, tra il mandato consiliare e la carica ricoperta che costituisce causa di incompatibilità.
(2) Se il consigliere/la consigliera non esercita l’opzione entro il termine di cui al comma 1, nella prima sessione successiva il Consiglio delibera la decadenza del consigliere/della consigliera dal mandato. L’opzione tardiva è inefficace ai fini della deliberazione di decadenza.
(3) La deliberazione di decadenza è comunicata entro cinque giorni all’interessato/interessata e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(4) Se il consigliere/la consigliera opta per la carica che costituisce causa di incompatibilità, nella prima sessione successiva il/la Presidente ne dà comunicazione al Consiglio, che ne delibera la decadenza. La deliberazione di decadenza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(5) Se il consigliere/la consigliera opta per la carica di consigliere/consigliera, il Consiglio delibera la convalida dell’elezione. L’opzione non è efficace se non è accompagnata dalle dimissioni dalla carica o dall’ufficio ovvero dalla rinuncia all’incarico incompatibile. A tal fine il consigliere/la consigliera trasmette alla segreteria del Consiglio un documento da cui risulti l’accettazione o la presa d’atto delle dimissioni ovvero, quando la natura dell’attività svolta non preveda dimissioni, una dichiarazione di effettiva astensione dalle funzioni e la rinuncia a ogni eventuale emolumento o beneficio.