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c) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 12 maggio 1993, n. 41)
Regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.

Art. 20 (Gruppi consiliari)

(1) Entro cinque giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, i consiglieri/le consigliere sono tenuti/tenute a dichiarare al/alla Presidente del Consiglio, per iscritto, a quale gruppo consiliare appartengono o a quale desiderano aggregarsi. I consiglieri/Le consigliere subentranti nel corso della legislatura sono tenuti/tenute a presentare la dichiarazione entro cinque giorni dalla seduta in cui hanno prestato giuramento.

(2) I consiglieri/Le consigliere che entro tale termine non abbiano dichiarato la loro appartenenza o la loro aggregazione a un gruppo consiliare faranno parte di un unico gruppo misto. Un eventuale cambio di gruppo o la costituzione di un nuovo gruppo vanno comunicati per iscritto al/alla Presidente del Consiglio e acquistano efficacia a partire dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione.

(3) Entro dieci giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, ogni gruppo consiliare comunica per iscritto al/alla Presidente del Consiglio il nominativo del/della capogruppo. La comunicazione deve essere sottoscritta da tutti i componenti/da tutte le componenti del gruppo. Eventuali sostituzioni che si verifichino nel corso della legislatura devono essere immediatamente comunicate al/alla Presidente del Consiglio secondo le stesse modalità.

(4) Dell’avvenuta nomina del/della capogruppo sarà data comunicazione nella seduta del Consiglio immediatamente successiva.

(4/bis) Un/Una componente di un gruppo consiliare può essere escluso/esclusa dal gruppo mediante una dichiarazione, rivolta al/alla Presidente del Consiglio, firmata dalla maggioranza dei/delle componenti del gruppo consiliare. Entro cinque giorni il consigliere escluso/la consigliera esclusa comunica la creazione di un nuovo gruppo consiliare oppure la sua appartenenza a un nuovo gruppo, fermo restando che il/la capogruppo di questo gruppo consiliare dia il suo assenso entro lo stesso termine mediante dichiarazione al/alla presidente. In mancanza di questo assenso la dichiarazione del consigliere/della consigliera in merito all'adesione non ha valore. Trascorso il termine, il consigliere/la consigliera escluso/esclusa dal gruppo consiliare viene aggregato/aggregata al gruppo misto. 25)

(5) Il/La Presidente del Consiglio provvede a mettere a disposizione dei gruppi, per l’esplicazione delle loro funzioni, locali e attrezzature adeguati e assegna loro i contributi deliberati dal Consiglio a carico del bilancio del Consiglio.

25)
L'art. 20, comma 4/bis, è stato inserito dall'art. 2 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 9 marzo 2012, n. 2.
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