(1) Il Consiglio fissa il numero delle commissioni legislative, la sfera di competenza e il numero dei/delle componenti delle stesse. La relativa deliberazione consiliare costituisce un allegato del presente regolamento.
(2) Nessun consigliere/Nessuna consigliera può essere nominato/nominata componente di più di due commissioni legislative.
(3) Il/La Presidente del Consiglio e i/le componenti della Giunta non possono far parte delle commissioni legislative. I/Le componenti della Giunta possono intervenire ai lavori delle stesse nei limiti delle rispettive competenze o in rappresentanza della Giunta.