(1) L’Ufficio di presidenza è convocato e presieduto dal/dalla Presidente del Consiglio, che fissa l’ordine del giorno delle sedute.
(2) L’Ufficio di presidenza:
(3) L’Ufficio di presidenza è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi/delle sue componenti, compreso tra questi/queste il/la Presidente o il/la Vicepresidente di cui all’articolo 15, comma 2. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei/delle componenti. In caso di parità di voti decide il voto del Presidente/della Presidente. 24)