(1) Per il personale che cessa dal servizio per passaggio in mobilità ad uno degli Enti firmatari di cui al presente contratto collettivo intercompartimentale ed al quale è stato corrisposto un anticipo, in attività di servizio, sul trattamento di fine rapporto, o è stata accantonata la quota di trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 5, comma 3, al fine di costituirsi una previdenza complementare, comunque non recuperabile parzialmente o totalmente all'atto della cessazione a causa di incapienza della quota di trattamento di fine rapporto dell'Ente di provenienza, l'Ente di destinazione provvede all'Ente di provenienza della quota non recuperata, con contestuale cessione del relativo credito.