(1) Sono versate a Laborfonds le seguenti contribuzioni:
- 1 per cento della retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto, come definita all'articolo 2, con ritenuta a carico del lavoratore;
- 1 per cento della retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto, come definita all'articolo 2, a carico del datore di lavoro;
- a scelta del lavoratore ed a proprio carico può essere versata una contribuzione aggiuntiva pari all'1,24 per cento o pari alla percentuale maggiore corrispondente ad una misura di percentuale non frazionata nel rispetto dell'importo massimo deducibile dall'imponibile IRPEF, a titolo di contribuzione al fondo di previdenza complementare.
(2) Per i dipendenti inquadrati nel livello inferiore della qualifica funzionale di appartenenza la percentuale di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo è aumentata al 2 per cento.
(3) Al fine di aumentare la contribuzione reale al fondo pensione, l'Ente di appartenenza versa a Laborfonds per il personale aderente al fondo pensione, oltre a quanto previsto al comma 1, a titolo di acconto sul trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 22 della Legge provinciale 3 maggio 1999 e all'articolo 2 del presente allegato, erogato al lavoratore alla cessazione dal servizio, una quota pari al 18 per cento del trattamento di fine rapporto, calcolata come previsto al medesimo articolo 2.
(3/bis) Sono possibili i seguenti aumenti della contribuzione:
- Con decorrenza dal 1° gennaio 2017 il contributo a carico del datore di lavoro ai sensi del comma 1, lettera b), nonché ai sensi del comma 2 del presente articolo, è aumentato rispettivamente di un punto percentuale, qualora anche il lavoratore aumenta il contributo a suo carico ad almeno due punti percentuali oppure questo contributo ammonti già ad almeno il due per cento.
- In caso di applicazione della lettera a) la quota del trattamento di fine rapporto da versare da parte del datore di lavoro è aumentata dal 18 per cento al 36,5 per cento.
- In prima applicazione per l’anno 2017, qualora l'opzione per l'aumento della contribuzione a carico del lavoratore/della lavoratrice avvenga dopo il 1/1/2017, questa si applica ai versamenti contributivi al Laborfonds e all'aumento della quota del trattamento di fine rapporto con decorrenza dal trimestre successivo. Ogni ulteriore modifica dell’aliquota contributiva da parte del lavoratore/della lavoratrice deve essere chiesta entro la data del 30 novembre del relativo anno con applicazione della modifica dal 1° gennaio dell’anno successivo alla domanda. 25)
(4) I versamenti al fondo pensione, ivi inclusi quelli aggiuntivi di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, sono disposti secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e accordi istitutivi.
(5) Al fondo pensione sono versate le quote di iscrizione e associative secondo quanto previsto dagli organi dello stesso.