(1) Il trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 1, si calcola applicando i criteri previsti dall'articolo 2120 del codice civile su tutti gli elementi retributivi ad esclusione dei seguenti:
(2) Le quote di accantonamento annuale saranno determinate applicando l'aliquota stabilita per i dipendenti dei settori privati iscritti all' I.N.P.S., pari al 6,91 per cento della retribuzione base di riferimento ai sensi del comma 1.