(1) L'amministrazione fornisce gratuitamente al personale per esigenze di servizio, tenuto conto del profilo professionale di appartenenza e delle mansioni effettivamente esercitate, l'abbigliamento di servizio necessario. A tale fine è considerato abbigliamento di servizio:
- l'uniforme, contrassegnata dal distintivo di qualifica;
- la divisa, contrassegnata dal distintivo di servizio;
- l'abbigliamento di lavoro;
- l'abbigliamento di protezione.
(2) L'assegnazione dell'abbigliamento di servizio non costituisce integrazione del trattamento economico. E'esclusa la corresponsione in denaro o buoni acquisto in sostituzione degli indumenti.
(3) L'abbigliamento di protezione ed i dispositivi di protezione individuale prescritti dalle norme antinfortunistiche spettano di diritto e vengono assegnati d'ufficio. Il loro uso è obbligatorio.
(4) Nei cantieri di lavoro, negli stabilimenti, nelle officine, negli impianti, nei magazzini e laboratori vengono messi a disposizione del personale, oltre all'abbigliamento di protezione, equipaggiamenti ed indumenti per l'esecuzione di lavori specifici o particolarmente disagiati.
(5) L'amministrazione d'appartenenza provvede ad individuare l'abbigliamento necessario ed a stabilire le modalità di gestione, coinvolgendo le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto di appartenenza. Il personale ha comunque l'obbligo di curare la pulizia e la conservazione dell'abbigliamento di servizio, salva diversa disciplina stabilita nella contrattazione di comparto. Il mancato rispetto di tale obbligo può comportare l'irrogazione di una sanzione disciplinare.