(1) L’istituzione di mense o di servizi di refezione aziendali, la stipulazione di convenzioni con esercizi alberghieri o imprese specializzate nel settore vengono disciplinati nel contratto di comparto.
(2) Nel contratto di comparto deve essere garantito che il personale con non meno di sei ore lavorative giornaliere e/o il personale che effettua rientri pomeridiani la cui durata minima viene determinata a livello di comparto possa usufruire del servizio mensa, del servizio alternativo di mensa o di un servizio sostitutivo di mensa per almeno un pasto.
(3) Per casi particolari previsti a livello di contratto di comparto può essere derogato dal limite delle sei ore lavorative.
(4) Al personale che ha diritto al pasto deve essere concesso il tempo necessario per il consumo del pasto.
(5) I servizi di refezione, inclusi quelli scolastici, possono, in quanto compatibili, essere utilizzati anche dal personale di altri enti sulla base di apposita convenzione.
(6) Le amministrazioni e gli enti di cui all’art. 1, co. 1, promuovono la stipula di tali convenzioni.
(7) Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente accordo l’Amministrazione provinciale stipula una convenzione con il Consorzio dei Comuni concernente la compartecipazione dell’Amministrazione provinciale al costo dei pasti del personale delle scuole dell’infanzia.
(8) A partire dal 1 gennaio 2021 la quota del buono elettronico a carico dell’Amministrazione è pari all’importo di 7,00 euro. L’implementazione di tale buono di importo pari a 7,00 euro può anche avvenire progressivamente, a livello di comparto, con riferimento all’importo, nonché ai beneficiari, nel rispetto degli eventuali vincoli contrattuali esistenti in capo alle singole amministrazioni.
(9) Nei giorni in cui il dipendente/la dipendente svolge anche solo parte della prestazione lavorativa in modalità agile non ha diritto al servizio mensa o al servizio alternativo di mensa. 23)