(1) Il personale appartenente agli enti dei comparti di cui all'articolo 1 del presente contratto può, in presenza di giustificati motivi, cedere quote delle sue retribuzioni, nel limite di un quinto delle stesse, valutato al netto delle ritenute, per l'estinzione di mutui o il rimborso di crediti accesi presso banche o istituti di credito.
(2) La cessione di stipendio di cui al comma 1 riguarda mutui e crediti e si effettua secondo i criteri stabiliti a livello di comparto o dall'ente di appartenenza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.