In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

Delibera 12 marzo 2024, n. 138
Linea guida per la valutazione dell’interesse pubblico all’uso delle acque nell’ambito dell'assegnazione di una concessione ai sensi della legge provinciale 16 agosto 2023, n. 20

Allegato A

Linea guida per la valutazione dell’interesse pubblico all’uso delle acque nell’ambito dell'assegnazione di una concessione ai sensi della legge provinciale 16 agosto 2023, n. 20

Articolo 1
Ambito di applicazione e finalità

1. La presente linea guida disciplina la procedura di valutazione dell’eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con l’uso a fine idroelettrico previsto.

2. La valutazione avviene in esecuzione dell’articolo 8 della legge provinciale 16 agosto 2023, n. 20 “Disciplina del rilascio di concessioni per grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico”, di seguito denominata “legge”.

Articolo 2
Oggetto della valutazione

1. In questo procedimento viene valutata l’eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con l’uso a fine idroelettrico previsto. A tal fine si devono tenere in considerazione i seguenti interessi pubblici:

- gestione sostenibile della risorsa idrica;

- difesa del suolo, sicurezza e incolumità pubblica;

- tutela della natura e del paesaggio;

- agricoltura.

Articolo 3
Avviso pubblico

1. Al fine di avviare il procedimento per la valutazione dell'interesse pubblico di cui all'articolo 8 della legge, l’ufficio competente pubblica per 30 giorni sul portale della Rete civica e all’albo dei comuni interessati un apposito avviso.

2. L'avviso di cui al comma 1 contiene i seguenti dati:

a) per tratti fluviali non ancora oggetto di concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico:

- i comuni interessati dalla derivazione;

- i corpi idrici interessati con indicazione dei tratti liberi;

b) per le concessioni scadute o in scadenza:

- i comuni interessati dalla derivazione;

- corpi idrici o tratti di corpi idrici interessati;

- portate di derivazione, dislivelli, potenza nominale media annua della concessione;

- produzione media annua dell’ultimo decennio.

3. L'avviso di cui al comma 1 indica altresì il responsabile del procedimento, l'ufficio competente e l'indirizzo di posta elettronica certificata per l'invio delle eventuali prese di posizione di cui all’articolo 4.

Articolo 4
Prese di posizione

1. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso ai sensi dell’articolo 3, i Comuni interessati e i portatori di interessi più rappresentativi nel settore ambiente, pesca e agricoltura possono presentare all'ufficio competente osservazioni e prese di posizione rispetto ad un uso diverso delle acque ritenuto incompatibile in tutto od in parte con l'uso idroelettrico.

Articolo 5
Analisi concessioni e autorizzazioni esistenti

1. L’ufficio competente verifica, nel frattempo, l’esistenza di concessioni o autorizzazioni rilasciate per altri usi delle acque, incompatibili in tutto o in parte con l’uso a scopo idroelettrico previsto.

Articolo 6
Verifica di compatibilità con Piani e Programmi esistenti

1. La verifica dell’eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico a un uso diverso delle acque, incompatibile in tutto o in parte con l’uso a scopo idroelettrico, è effettuata ai sensi dell´art. 8, comma 2 della legge, sulla base del Piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche, nonché di ulteriori strumenti di pianificazione provinciali e statali, in particolare in materia di tutela delle acque, difesa del suolo, tutela e valorizzazione del paesaggio, tutela della natura.

2. Ai fini della valutazione dell’interesse pubblico di cui al comma 1, l'Ufficio competente richiede un parere agli Uffici responsabili per l'adozione, l’applicazione o l'attuazione dei relativi piani e programmi.

3. Il parere deve essere inviato all’ufficio competente entro 30 giorni. Il termine decorre dalla trasmissione della richiesta.

4. L’ufficio competente, sulla base dei vari pareri degli uffici competenti per materia e delle prese di posizione dei Comuni e dei portatori di interessi più rappresentativi, elabora una relazione e la sottopone alla Giunta provinciale per la successiva valutazione.

5. La relazione deve essere trasmessa alla Giunta provinciale entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei pareri e delle prese di posizione.

Articolo 7
Conclusione del procedimento

1. A seguito della presentazione della relazione, la Giunta provinciale entro 30 giorni stabilisce se sussiste un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con l'uso a fine idroelettrico. In tal caso il rilascio della concessione per grande derivazione a scopo idroelettrico non è possibile o è possibile solamente con adeguate prescrizioni a tutela del prevalente interesse pubblico.