(1) Il controllo sull’applicazione della presente legge e sul rispetto dei disciplinari di concessione nonché la contestazione e irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 50 competono alle funzionarie e ai funzionari a tal fine autorizzati dall’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima, dalla Ripartizione provinciale Foreste e dalla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, nonché agli organi di controllo dei Comuni.
(2) Le persone incaricate del controllo hanno libero accesso ai luoghi soggetti alla vigilanza.