(1) La progressione economica nel livello retributivo inferiore si sviluppa su tre classi biennali del sei per cento, computati sullo stipendio iniziale del livello, previa valutazione soddisfacente sullo sviluppo della professionalità del personale, tenuto conto anche delle connesse attività di formazione e aggiornamento necessarie per acquisire maggiore competenza e esperienza professionale all'interno della qualifica funzionale di appartenenza.
(2) Nell'ambito della singola qualifica funzionale, il passaggio al livello superiore avviene dopo otto anni di servizio effettivo nella medesima qualifica funzionale ed è subordinato ad una valutazione soddisfacente del competente superiore, la quale deve tenere conto dello sviluppo professionale conseguito nell'arco degli anni di servizio nel livello inferiore.
(3) La progressione economica del livello retributivo superiore si sviluppa su scatti biennali del tre per cento, computati sullo stipendio iniziale del livello, previa valutazione soddisfacente sullo sviluppo della professionalità del personale, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 8, e dell'esperienza e competenza professionale acquisita anche mediante attività di formazione e aggiornamento, nell'ambito della qualifica funzionale di appartenenza.
(4) Le classi e gli scatti di stipendio nonché il passaggio al livello superiore sono conferiti con decorrenza dal 1° giorno del mese nel quale matura il relativo diritto.
(5) L'aspettativa retribuita nonché il permesso retribuito e non retribuito per motivi sindacali sono utili ai fini della progressione economica.
(6) Le valutazioni di cui al presente articolo non devono essere effettuate ai fini del primo inquadramento ai sensi degli articoli 2 e 3 dell'allegato 3.
(7) In sede di prima applicazione il biennio di cui ai commi 1 e 3 decorre dal 1° gennaio 2000.