(1) In caso di mancata trasmissione del rapporto di fine concessione entro il termine indicato nell’articolo 20, comma 1, si applica una sanzione amministrativa, a carico del concessionario inadempiente, da un minimo di 10.000,00 euro a un massimo di 30.000,00 euro per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
(2) In caso di tempestiva trasmissione del rapporto di fine concessione, in cui tuttavia manca almeno uno dei contenuti richiesti dall’articolo 20, comma 2, si applica una sanzione amministrativa, a carico del concessionario inadempiente, da un minimo di 2.000,00 euro a un massimo di 6.000,00 euro per ogni mese o frazione di mese di ritardo, fino all’esatto adempimento.
(3) I commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche nel caso, rispettivamente, di mancata o incompleta trasmissione dei rapporti periodici di cui all’Art. 19. L’ammontare delle sanzioni è ridotto in tal caso del 50 per cento.
(4) Qualora il concessionario ometta di fornire, in tutto o in parte, gli aggiornamenti dei dati e delle informazioni di cui all’articolo 20, comma 4, nei termini ivi previsti, incorre in una sanzione da un minimo di 2.000,00 euro a un massimo di 6.000,00 euro per ogni mese o frazione di mese di ritardo, fino all’esatto adempimento.
(5) Le sanzioni si applicano secondo le norme di procedura previste dalla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche.
(6) Restano ferme le sanzioni previste da altre disposizioni applicabili alle concessioni oggetto della presente legge.