(1) La costituzione della società a capitale misto, pubblico e privato, di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b), avviene mediante procedura a evidenza pubblica avente a oggetto la sottoscrizione o l’acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e, al contempo, l’affidamento della concessione, oggetto esclusivo della società mista.
(2) Nelle società di cui al comma 1 la partecipazione pubblica rilevante ai fini dell’articolo 5 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, è quella della Provincia e dei Comuni, e, ai sensi della predetta legge, la partecipazione del socio privato al capitale sociale non può essere inferiore al 40 per cento.
(3) Il socio privato deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme di legge o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società viene costituita.
(4) La durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi del comma 1, non può essere superiore alla durata della concessione. Lo statuto societario disciplina lo scioglimento del rapporto societario in caso di cessazione, anche anticipata, della concessione.
(5) Le società a partecipazione pubblica assegnatarie delle concessioni ai sensi dell’articolo 21 rimangono sottoposte alle disposizioni della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, e, in quanto applicabili, alle norme statali vigenti in materia.