(1) La Provincia può assegnare le concessioni, nel rispetto delle valutazioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 17, comma 3, finalizzate a proteggere i primari interessi pubblici della tutela della salute pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, che costituiscono motivi imperativi di interesse generale ai sensi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, e tenuto conto del fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture:
(2) La Giunta provinciale individua, sentito il Consiglio dei Comuni, in base alle caratteristiche specifiche della concessione, la forma di gestione più consona tra le alternative di cui al comma 1.