(1) Fino al 31 marzo 2021 le prestazioni di cui agli articoli 19 e 20 vanno concesse in deroga a quanto previsto dalle relative disposizioni, secondo le modalità di seguito previste nei casi individuati dal presente articolo. Il medesimo termine vale anche per le restanti disposizioni di cui al presente articolo. Nel caso in cui la situazione epidemiologica dovuta al COVID-19 perduri, la Giunta provinciale è autorizzata a rideterminare il predetto termine così come tutti gli altri termini di cui al presente articolo.
(2) Le deroghe di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai nuclei familiari di cui all’articolo 29 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, che dichiarano di avere almeno un/una componente che a partire dal mese di ottobre 2020, per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, si è trovato/trovata in una delle seguenti situazioni:
- in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, persona titolare di un contratto di lavoro in somministrazione, a intermittenza, a chiamata o di apprendistato, per almeno 15 giorni cumulativi nel periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021,
- ha subito la riduzione o l’interruzione dell’attività lavorativa o
- ha subito la revoca della prevista ripresa della stessa, qualora precedentemente occupato, o
- non è più in grado di svolgere l’attività finora svolta a causa delle limitazioni previste, con conseguente perdita del reddito derivante da tale attività, oppure
- in qualità di lavoratore autonomo/lavoratrice autonoma ha subito per almeno 15 giorni cumulativi nel periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021 la chiusura forzata secondo la normativa statale o provinciale vigente, ovvero per cause collegate alla pandemia da Covid-19 non ha fatturato prestazioni.
(3) In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 19, i nuclei familiari di cui al comma 2 del presente articolo hanno diritto alla prestazione “Aiuto immediato Covid-19”, da concedersi nel seguente ammontare:
- per nuclei familiari composti da una sola persona: 500,00 euro mensili;
- per nuclei familiari composti da più di una persona: 500,00 euro mensili più 200,00 euro per ogni ulteriore componente, fino a un importo massimo di 900,00 euro mensili.
(4) La prestazione di cui all’articolo 20 è da concedere alle persone di cui al comma 2 del presente articolo secondo quanto previsto dai commi da 1 a 8 e 14 dell’articolo 20, ad eccezione del numero 2) della lettera a) e delle lettere c), d-bis), f), g) e h) del comma 2 nonché ad eccezione delle lettere b-bis) e d) del comma 5, e da erogare mensilmente. I restanti commi dell’articolo 20 non trovano applicazione.
(5) Non hanno diritto alle prestazioni di cui ai commi 3 e 4 i nuclei familiari che rientrano in almeno una delle seguenti condizioni:
- dispongono di entrate nette, derivanti da attività lavorativa dipendente o conseguite tramite attività lavorativa autonoma o di impresa, comprensive di eventuali benefici economici di sostegno al reddito previsti dalle norme statali o provinciali in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, incassate nel mese precedente a quello di presentazione della domanda, pari o superiori a 1.400,00 euro per nuclei composti da una sola persona e a 2.200,00 euro per nuclei composti da due persone in su;
- dispongono di un patrimonio finanziario familiare complessivo, alla fine del mese precedente a quello di presentazione della domanda, pari o superiore a 30.000,00 euro.
(6) Tutti i componenti del nucleo familiare devono trovarsi in Alto Adige al momento della presentazione della domanda; essi devono altresì esercitare l’attività lavorativa oggetto del presupposto di cui al comma 2 in Alto Adige.
(7) La domanda per le prestazioni di cui ai commi 3 e 4 è da presentare secondo le modalità stabilite dalla Ripartizione provinciale competente, utilizzando l’apposito modulo da questa predisposto. La prestazione è concessa per un periodo di tre mesi, a partire dal mese di presentazione della domanda e non è reiterabile a seguito di nuova domanda.
(8) Si deroga a tutte le altre disposizioni di cui al presente regolamento connesse alle prestazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, se non espressamente richiamate o disciplinate dallo stesso. Resta salvo quanto previsto dall’articolo 16, comma 4.
(9) Per i nuclei familiari diversi da quelli di cui al comma 2, resta impregiudicata l’applicazione di tutte le altre disposizioni del presente regolamento.
(10) Le domande di cui al presente regolamento sono rinnovate d’ufficio per i seguenti periodi.
- prestazioni di cui agli articoli 19 e 21: per sei mesi dalla scadenza della domanda;
- tutte le altre prestazioni: per 12 mesi dalla scadenza della domanda.
(11) Resta salva l’applicazione dell’articolo 44, comma 8 in casi eccezionali.
(12) Le agevolazioni tariffarie riferite ai servizi sociali sono ricalcolate d’ufficio per sei mesi dalla scadenza della domanda, in base alle nuove tariffe e alla situazione economica già in possesso dell’ente, fatta salva la possibilità di presentare una nuova domanda nei casi previsti di peggioramento della situazione economica. A tal fine il termine di 30 giorni di cui all’articolo 44, comma 3 è prorogato a 45 giorni.
(13) Le domande per la prestazione “Anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela del minore” di cui alla legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, e successive modifiche, per le quali il titolo esecutivo non ha subito variazioni, sono rinnovate d’ufficio per 12 mesi dalla scadenza della domanda. 157)