(1) La Provincia autonoma di Bolzano e le sue società in house provvedono al pagamento, in favore degli appaltatori di lavori pubblici aggiudicati in base ad offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, delle somme destinate a compensare la maggiore onerosità subita dagli stessi, determinate dal direttore/dalla direttrice dei lavori e convalidate dal/dalla responsabile unico/unica del procedimento, per il periodo e nella misura previsti all’articolo 26, comma 1, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e successive modifiche. A seguito dell’eventuale trasferimento da parte dello Stato delle risorse destinate a compensare gli aumenti dei prezzi degli appalti pubblici di lavori, gli enti sopra indicati provvedono all’iscrizione in entrata delle medesime a copertura delle minori entrate derivanti da debito autorizzato e non contratto.
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 31.930.817,61 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte a oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025.