(1) La lettera f) del comma 1 dell’articolo 20/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, è così sostituita:
“f) allo svolgimento di iniziative di informazione e sensibilizzazione della popolazione su temi di interesse sociale e sui servizi sociali, nonché di attività formative per le persone interessate ad assumere l’incarico di amministratore di sostegno e di attività di aggiornamento per gli amministratori di sostegno già nominati,”.
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 20.000,00 euro per l’anno 2023, in 20.000,00 euro per l’anno 2024 e in 20.000,00 euro per l’anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte a oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025. Alla copertura degli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.