1. Per usufruire, a partire dal 2023, nel settore agricoltura, delle riduzioni del canone annuo previste dall’articolo 5, commi 2 e 5, i concessionari presentano, entro il 20 gennaio 2023, in via esclusivamente telematica e secondo le indicazioni dell’Ufficio la relativa documentazione di cui all’articolo 10, comma 1. Qualora il canone venisse calcolato sulla base della quantità d’acqua misurata valgono le disposizioni dell’articolo 3, comma 2.
2. Affinché il calcolo del canone idrico sia coerente con l’utilizzo effettivamente praticato, l’Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche provvede alla rettifica d’ufficio di utilizzi esistenti già autorizzati, in adeguamento ai presenti criteri.
3. In deroga a quanto disposto all’articolo 10 comma 2, per l’applicazione nell’anno 2024 della riduzione del canone di cui all’articolo 5, commi 2, 3, 5 e 6, la relativa comunicazione deve avvenire entro il 15 febbraio 2024.