1. La sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 5, commi 2, 3, 5 e 6 nonché all’articolo 9, commi 4 e 5, deve risultare da un’autocertificazione dei concessionari. Questi sono inoltre tenuti a comunicare tempestivamente all’Ufficio provinciale Gestione sostenibile delle risorse idriche eventuali variazioni nelle predette condizioni.
2. La riduzione del canone trova applicazione a decorrere dall’annualità successiva a quella in cui è comunicata all’Ufficio competente la sussistenza delle relative condizioni. La comunicazione deve avvenire entro il 15 novembre.