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k) Legge provinciale 6 ottobre 2022, n. 121)
Promozione e sostegno dell’invecchiamento attivo in Alto Adige

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1)
Pubblicato nel supplemento 3 del B.U. 13 ottobre 2022, n. 41.

Art. 13 (Consulta provinciale per le persone anziane)   delibera sentenza

(1) È istituita, presso l’ufficio provinciale competente in materia di anziani/anziane, la Consulta provinciale per le persone anziane, di seguito denominata Consulta. La Consulta funge da organo consultivo della Giunta provinciale in materia di invecchiamento attivo e sulle tematiche rilevanti per le persone anziane.

(2) La Consulta è composta dall’assessore/dall’assessora provinciale competente in materia di politiche sociali, in qualità di presidente, e dai seguenti ulteriori 14 membri, nominati dalla Giunta provinciale su proposta dei soggetti individuati dal regolamento di cui al comma 5:

  1. una/un rappresentante dei Comuni;
  2. due rappresentanti dei servizi sociali;
  3. tre rappresentati delle Consulte per le persone anziane di cui all’articolo 8, comma 2;
  4. due rappresentanti di servizi per persone anziane che promuovono l’invecchiamento attivo;
  5. una/un rappresentante delle persone anziane a livello provinciale;
  6. una/un rappresentante dei sindacati, esclusi i sindacati dei pensionati;
  7. una/un rappresentante dei sindacati dei pensionati;
  8. una/un rappresentante del terzo settore;
  9. una/un rappresentante dell’economia;
  10. la/il Garante della terza età.

(3) Per ciascun membro effettivo è nominato un membro supplente.

(4) La Consulta può invitare a singole riunioni, senza diritto di voto, esperti/esperte sul tema dell’invecchiamento attivo e rappresentanti dell’Amministrazione provinciale. Al fine di attuare le misure previste dalla presente legge, può inoltre istituire gruppi di lavoro al proprio interno.

(5) I membri della Consulta sono nominati per la durata della legislatura. La Giunta provinciale approva il regolamento della Consulta.

(6) La Consulta ha i seguenti compiti:

  1. fornisce consulenza alla Giunta provinciale ed esprime prese di posizione in materia di invecchiamento attivo e su altre tematiche rilevanti per le persone anziane;
  2. elabora proposte concrete di misure per le persone anziane ed esprime raccomandazioni al riguardo;
  3. elabora ogni tre anni una proposta per il programma triennale di attuazione della presente legge. Il programma è sottoposto all’approvazione della Giunta provinciale;
  4. fornisce impulsi e raccomandazioni per misure e progetti mirati a favore delle persone anziane;
  5. funge da referente diretto per le persone anziane nonché per le organizzazioni non rappresentate nella Consulta, in particolare per quel che riguarda la disciplina normativa in materia di invecchiamento attivo e sua attuazione;
  6. trasmette ogni tre anni alla Giunta provinciale una relazione sull’attività svolta, da cui emerge lo stato di attuazione del programma di cui alla lettera c). La relazione è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia.

(7) Ai componenti della Consulta sono riconosciuti i compensi previsti dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche.

massimeDelibera 20 dicembre 2022, n. 975 - Approvazione del regolamento della Consulta provinciale per le persone anziane
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ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1977, n. 34
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 9 novembre 1979, n. 16
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