(1) È istituita, presso l’ufficio provinciale competente in materia di anziani/anziane, la Consulta provinciale per le persone anziane, di seguito denominata Consulta. La Consulta funge da organo consultivo della Giunta provinciale in materia di invecchiamento attivo e sulle tematiche rilevanti per le persone anziane.
(2) La Consulta è composta dall’assessore/dall’assessora provinciale competente in materia di politiche sociali, in qualità di presidente, e dai seguenti ulteriori 14 membri, nominati dalla Giunta provinciale su proposta dei soggetti individuati dal regolamento di cui al comma 5:
- una/un rappresentante dei Comuni;
- due rappresentanti dei servizi sociali;
- tre rappresentati delle Consulte per le persone anziane di cui all’articolo 8, comma 2;
- due rappresentanti di servizi per persone anziane che promuovono l’invecchiamento attivo;
- una/un rappresentante delle persone anziane a livello provinciale;
- una/un rappresentante dei sindacati, esclusi i sindacati dei pensionati;
- una/un rappresentante dei sindacati dei pensionati;
- una/un rappresentante del terzo settore;
- una/un rappresentante dell’economia;
- la/il Garante della terza età.
(3) Per ciascun membro effettivo è nominato un membro supplente.
(4) La Consulta può invitare a singole riunioni, senza diritto di voto, esperti/esperte sul tema dell’invecchiamento attivo e rappresentanti dell’Amministrazione provinciale. Al fine di attuare le misure previste dalla presente legge, può inoltre istituire gruppi di lavoro al proprio interno.
(5) I membri della Consulta sono nominati per la durata della legislatura. La Giunta provinciale approva il regolamento della Consulta.
(6) La Consulta ha i seguenti compiti:
- fornisce consulenza alla Giunta provinciale ed esprime prese di posizione in materia di invecchiamento attivo e su altre tematiche rilevanti per le persone anziane;
- elabora proposte concrete di misure per le persone anziane ed esprime raccomandazioni al riguardo;
- elabora ogni tre anni una proposta per il programma triennale di attuazione della presente legge. Il programma è sottoposto all’approvazione della Giunta provinciale;
- fornisce impulsi e raccomandazioni per misure e progetti mirati a favore delle persone anziane;
- funge da referente diretto per le persone anziane nonché per le organizzazioni non rappresentate nella Consulta, in particolare per quel che riguarda la disciplina normativa in materia di invecchiamento attivo e sua attuazione;
- trasmette ogni tre anni alla Giunta provinciale una relazione sull’attività svolta, da cui emerge lo stato di attuazione del programma di cui alla lettera c). La relazione è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia.
(7) Ai componenti della Consulta sono riconosciuti i compensi previsti dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche.