1. Il Servizio per la valutazione della non autosufficienza è collocato presso la Ripartizione Politiche sociali.
2. Il Servizio per la valutazione della non autosufficienza è competente per:
a) l’accertamento, attraverso i team di valutazione, del fabbisogno di cura e di assistenza (valutazione del fabbisogno assistenziale), volto alla determinazione del livello di non autosufficienza;
b) rispondere alle domande in merito alla valutazione del fabbisogno assistenziale ai sensi della legge sulla non autosufficienza;
c) l’aggiornamento e la consulenza specifica ai team di valutazione;
d) lo sviluppo dello strumento di valutazione;
e) la verifica dell’adeguatezza dell’assistenza e cura prestata alle persone non autosufficienti;
f) la prescrizione dei buoni servizio;
g) la collaborazione con i servizi specialistici socio-sanitari territoriali;
h) la notifica dell’esito delle valutazioni;
i) il supporto alla Commissione d’appello nella gestione amministrativa dei ricorsi;
j) la garanzia della qualità nella procedura di valutazione del fabbisogno assistenziale e della relativa consulenza.