1. Ai fini della concessione del contributo, l’ente locale può dare inizio alla realizzazione della misura di protezione civile solamente a partire dal ricevimento della comunicazione sull’esito positivo della domanda di contributo ai sensi dell’articolo 14.
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per:
a) spese tecniche, sondaggi del terreno o disgaggi di pareti rocciose necessari per predisporre una misura di protezione civile per la quale viene concesso un contributo in un momento successivo;
b) contributi integrativi;
c) il completamento dell‘opera o dell’investimento ai sensi dell’articolo 20 comma 4.
3. Il ricevimento della comunicazione ai sensi dell’articolo 14 non comporta ancora il diritto alla concessione di un contributo.
4. Se l’ente locale affida l’esecuzione della misura di protezione civile a un altro organismo di diritto pubblico, l’ente stesso può trasferire a tale organismo il contributo concesso dall’Agenzia. L’ente locale resta tuttavia l’unico soggetto responsabile e di riferimento per l’Ufficio.