(1) Agli esami di idoneità per il conseguimento della patente di servizio sono ammesse le persone appartenenti ai servizi e alle organizzazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, che hanno frequentato almeno due terzi delle lezioni teoriche del corso di formazione e che dimostrano di avere effettuato le ore di guida prescritte.
(2) L'esame di idoneità consiste in:
- una prova teorica;
- una prova pratica di guida su veicolo o su imbarcazione rientrante nella categoria di patente di servizio che si intende conseguire;
- una prova pratica di manutenzione ordinaria di veicolo o di imbarcazione rientrante nella medesima categoria.
(3) I voti delle singole prove previste al comma 2 sono espressi in decimi. Il candidato/La candidata consegue l'idoneità alla guida dei veicoli o delle imbarcazioni rientranti nella categoria della patente di servizio richiesta, se ottiene un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna prova, nonché un voto complessivo non inferiore a sette decimi.
(4) I candidati e le candidate che non hanno superato una o più prove d'esame sono dichiarati "non idonei" alla guida dei veicoli di servizio e sono ammessi a ripetere le prove non superate, trascorsi almeno trenta giorni dall'esame negativo.
(5) Per ciascun candidato/ciascuna candidata è redatto il processo verbale dell'esame, in conformità al modello di cui all'allegato C. Sulla base delle risultanze favorevoli del verbale d'esame, il Direttore/la Direttrice dell'Area funzionale Antincendi rilascia all'interessato/interessata l'attestato provvisorio di idoneità abilitante alla guida di veicoli in conformità al modello di cui all'allegato D, o la patente di servizio abilitante alla guida di veicoli o imbarcazioni per la specifica categoria in conformità al modello di cui all'allegato A.
(6) Gli autoveicoli impiegati nella prova pratica possono essere non dotati del doppio comando.