(1) La sospensione della patente di servizio può essere disposta dal Direttore/dalla Direttrice dell'Area funzionale Antincendi, su segnalazione del/della responsabile del servizio di appartenenza del/della titolare o delle autorità di pubblica sicurezza, quando il/la titolare stesso/stessa, nell'impiego dei veicoli o delle imbarcazioni, abbia cagionato danni a persone o cose per imperizia, negligenza, imprudenza o per inosservanza delle norme sulla conduzione o sull'impiego dei veicoli o delle imbarcazioni di servizio.
(2) La patente di servizio è sospesa qualora il/la titolare, non in servizio di emergenza, incorra nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; la durata della sospensione è stabilita nelle norme summenzionate.
(3) La sospensione della patente di servizio per i casi previsti dal comma 1 non può superare la durata massima di un anno.
(4) In caso di sospensione della patente di servizio, il/la titolare ha l'obbligo di consegnare il documento al/alla responsabile del rispettivo servizio, che ne cura la custodia.
(5) Decorso il periodo di sospensione della patente di servizio, il/la titolare, prima di rientrarne in possesso, può essere sottoposto ad accertamenti tecnici o psicofisici su disposizione del Direttore/della Direttrice dell'Area funzionale Antincendi.
(6) In caso di sospensione della patente di guida civile ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o della patente nautica civile ai sensi dell’articolo 40 del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, il Direttore/La Direttrice dell'Area funzionale Antincendi dispone la sospensione per lo stesso periodo della patente di servizio o della patente nautica di servizio. A tal fine il/la titolare della patente di servizio deve comunicare immediatamente la disposta sospensione della patente di guida civile o della patente nautica civile e consegnarla in custodia al/alla responsabile del servizio di appartenenza, che ne dà immediata comunicazione all'Area funzionale Antincendi.
(7) Per la determinazione del periodo di sospensione della patente di servizio, l'Area funzionale Antincendi richiede al Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano una certificazione sul periodo di sospensione della patente civile.