(1) Il Direttore/La Direttrice dell'Agenzia per la Protezione civile, su proposta del Direttore/della Direttrice dell'Area funzionale Antincendi, approva il programma del corso di formazione. Il programma viene predisposto in collaborazione con la Scuola provinciale Antincendi o con il Direttore/la Direttrice della Ripartizione provinciale Foreste, in osservanza dei contenuti formativi previsti nei corrispondenti programmi adottati dal Ministero dei Trasporti, Direzione Generale della Motorizzazione Civile.
(2) Le lezioni teoriche e le esercitazioni di guida previste nel corso di cui al comma 1 sono tenute rispettivamente da insegnanti e da istruttori di provata capacità, nominati dal Direttore/dalla Direttrice dell'Agenzia per la Protezione civile, ai quali viene rilasciato il certificato di abilitazione, conforme ai modelli di cui all'allegato B.
(3) I veicoli impiegati nelle esercitazioni di guida devono essere muniti di apposito contrassegno recante la scritta "SCUOLA GUIDA - FAHRSCHULE" ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell'articolo 334, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
(4) Nel periodo in cui sono iscritti al corso formativo, gli allievi e le allieve sono autorizzati a condurre, durante le esercitazioni, automezzi o imbarcazioni non in servizio di emergenza, appartenenti alla categoria corrispondente alla patente di servizio che intendono conseguire, purché siano muniti dell’attestato di iscrizione al corso e viaggino con a fianco un/una collega in possesso di patente della categoria corrispondente, conseguita da almeno dieci anni, oppure di patente di categoria superiore.