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Delibera 20 luglio 2021, n. 646
Criteri per la concessione di aiuti per il noleggio di contenitori, per la locazione di strutture per la conservazione di prodotti vitivinicoli e per il loro deposito presso terzi

Allegato

Criteri per la concessione di aiuti per il noleggio di contenitori, per la locazione di strutture per la conservazione di prodotti vitivinicoli e per il loro deposito presso terzi

Articolo 1
Oggetto degli aiuti

1. I presenti criteri disciplinano le modalità di concessione di aiuti per il noleggio di contenitori, per la locazione di strutture per la conservazione di prodotti vitivinicoli e per il loro deposito presso terzi.

2. Gli aiuti vengono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», e successive modifiche, a condizione che non vengano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), punti i) e ii).

3. Tale regolamento prevede che si possano concedere aiuti “de minimis” fino a 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari alle imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Articolo 2
Beneficiari

1. Possono beneficiare degli aiuti le imprese con sede operativa in provincia di Bolzano e operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli ai sensi dell'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e successive modifiche.

Articolo 3
Requisiti per la concessione degli aiuti

1. Gli aiuti sono concessi esclusivamente a imprese che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Articolo 4
Iniziative incentivabili e spese ammesse

1. Per la conservazione di prodotti vitivinicoli ai sensi dell'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, e successive modifiche, vengono incentivate per un periodo massimo di 18 mesi a partire dalla data di presentazione della domanda, la locazione di strutture o il deposito di prodotti vitivinicoli nonché il noleggio di contenitori a temperatura controllata presso terzi. Ai fini della concessione dell’aiuto si considerano solo i mesi interi.

2. Le spese ammissibili per il noleggio di contenitori a temperatura controllata non possono superare l’importo massimo di 3 euro per ettolitro e mese per contenitori con capacità fino a un massimo di 300 ettolitri e l’importo massimo di 2 euro per ettolitro e mese per contenitori di capacità superiore a 300 ettolitri.

3. Le spese per la locazione di strutture e per il deposito di prodotti vitivinicoli ai sensi dell'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, e successive modifiche, sono ammesse all’incentivazione nella misura del 100 per cento del relativo canone mensile.

4. Non vengono incentivate le spese per la locazione o il deposito che sono stati incentivate ai sensi dei “Criteri per la concessione di aiuti per il noleggio di contenitori, per la locazione di strutture per la conservazione di prodotti vitivinicoli e per il loro deposito presso terzi” di cui all’Allegato della deliberazione della Giunta provinciale n. 509 del 14 luglio 2020.

Articolo 5
Presentazione e istruttoria delle domande

1. La domanda di concessione e liquidazione dell’aiuto può essere presentata un'unica volta all’Ufficio Frutti- viticoltura della Ripartizione provinciale Agricoltura entro il 30 settembre 2021.

2. La domanda deve contenere almeno i dati, le dichiarazioni e gli impegni seguenti:

a) la denominazione o il nome e la partita IVA/il codice fiscale del/della richiedente;

b) il fatturato registrato per l’attività di cui all’articolo 2 nell'ultimo esercizio finanziario prima della presentazione della domanda;

c) un contratto valido di locazione, noleggio o deposito con la precisa indicazione del canone mensile e della capienza della struttura o dei contenitori, espressa in ettolitri vino; tale contratto può essere inoltrato anche entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, ma la sua validità deve iniziare a decorrere entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

d) la quantità di uva trasformata (quintali) e di vino ottenuto dalla trasformazione (ettolitri) nell’ultimo esercizio finanziario prima della presentazione della domanda;

e) la dichiarazione del/della richiedente, se ha presentato o intende presentare, per la conservazione del vino, un’altra domanda di agevolazione per la locazione di strutture o per il deposito nonché per il noleggio di contenitori e, in caso affermativo, l’indicazione del tipo di agevolazione richiesta o che intende richiedere e dell’ufficio o ente presso il quale è stata o sarà presentata la domanda.

3. Nella domanda di aiuto il/la richiedente deve inoltre dichiarare ogni ulteriore aiuto “de minimis” ricevuto a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013, e successive modifiche, o di altri regolamenti “de minimis”, durante i due esercizi finanziari precedenti e durante l’esercizio finanziario in corso.

4. L’Ufficio Frutti-viticoltura della Ripartizione provinciale Agricoltura verifica l’ammissibilità della domanda, la regolare presentazione della stessa, nonché i dati e le dichiarazioni ivi contenuti. Accerta inoltre che con la concessione dell’aiuto non venga superato il massimale di cui all’articolo 1, comma 3, e che sussistano i requisiti previsti per la concessione dell’aiuto stesso.

Articolo 6
Ammontare dell’aiuto

1. L’aiuto può essere concesso nella misura del 50 per cento della spesa ammessa.

2. L’aiuto può essere concesso soltanto se la spesa ammessa è di almeno 10.000,00 euro.

Articolo 7
Clausola di salvaguardia

1. La concessione degli aiuti di cui ai presenti criteri avviene fino alla concorrenza delle risorse stanziate sugli appositi capitoli di bilancio. In caso di insufficienza dei mezzi finanziari messi a disposizione le domande potranno essere archiviate d’ufficio.

Articolo 8
Divieto di cumulo

1. L’aiuto non è cumulabile con altre agevolazioni ricevute per coprire i medesimi costi ammessi.

Articolo 9
Controlli a campione

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono eseguiti controlli a campione su almeno il sei per cento delle domande di aiuto agevolate.

2. L’individuazione delle domande da sottoporre a controllo avviene mediante sorteggio, effettuato da una commissione composta dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura o da un suo delegato/una sua delegata, dal direttore/dalla direttrice dell'Ufficio provinciale Frutti-viticoltura e da un funzionario incaricato/una funzionaria incaricata. Delle operazioni di sorteggio e del relativo esito è redatto apposito verbale.

3. I sopralluoghi sono eseguiti da funzionari della Ripartizione provinciale Agricoltura, che redigono il relativo verbale di accertamento.

4. Oggetto del controllo è la veridicità delle dichiarazioni del/della richiedente.

5. In caso di accertate irregolarità trovano applicazione le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Articolo 10
Revoca

1. Se dopo la liquidazione dell’aiuto viene accertata la mancanza dei requisiti richiesti, l’aiuto viene revocato per intero e il beneficiario/la beneficiaria deve restituirlo, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.

2. In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione dell’aiuto o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenerlo, o in caso di omissione di informazioni dovute, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2/bis e 5, comma 6, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

 

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