1. Negli edifici di cui al comma 1 dell’articolo 3, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per riscaldamento e raffreddamento delle singole unità immobiliari e delle aree comuni nonché al consumo di acqua calda, quando prodotta in modo centralizzato, è da adottare la seguente procedura:
a) l’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. Tale quota non può comunque superare l’80 per cento;
b) gli importi rimanenti possono essere ripartiti secondo i millesimi, le superfici o volumetrie utili, le potenze installate o secondo altri criteri.
2. La determinazione delle quote e dei criteri per la ripartizione degli importi rimanenti, di cui al comma 1, spetta all’assemblea condominiale.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono facoltative per gli edifici in cui alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, si è già provveduto all’installazione dei dispositivi di cui all’articolo 3 e alla suddivisione delle relative spese.