1. Le tasse universitarie possono essere rimborsate fino alla misura massima dell’80 per cento e fino a un importo massimo di 3.000,00 euro. Gli importi inferiori a 300,00 Euro non vengono rimborsati.
2. La base per il calcolo dell’entità del rimborso parziale è costituita dall’importo effettivamente versato dallo studente o dalla studentessa o dall’importo rimanente a carico dello stesso o della stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 3.
3. Se l’importo totale a disposizione non è sufficiente per soddisfare tutte le richieste, l’entità massima del rimborso di cui al comma 1 viene ridotta percentualmente nella misura necessaria a garantire il rimborso parziale a tutti gli aventi diritto.