1. Le presenti disposizioni stabiliscono, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b), dell’articolo 11/bis e dell’articolo 32, comma 15, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, gli indirizzi e i criteri per l’organizzazione, la gestione e il finanziamento dei servizi “Vivere insieme la quotidianità” e “Pasto nel vicinato", di seguito denominati criteri.
2. I servizi di cui al comma 1 rientrano fra le attività offerte dall'agricoltura sociale a supporto e integrazione delle prestazioni assistenziali erogate dalla Provincia, ai sensi della legge provinciale 22 giugno 2018, n. 8.
3. Il servizio “Vivere insieme la quotidianità” può essere offerto anche al di fuori dell’ambito dell’agricoltura sociale.
4. Ai fini dei presenti criteri si applicano le seguenti definizioni:
a) propria abitazione: l’abitazione in cui vive il promotore/la promotrice di vita quotidiana;
b) promotore/promotrice di vita quotidiana: la persona che offre il servizio “Vivere insieme la quotidianità”;
c) persone con disabilità, malattia psichica o dipendenza patologica: le persone con menomazioni durature fisiche, cognitive o sensoriali o affette da malattie psichiche o dipendenze ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7;
d) livelli di non autosufficienza: i livelli di cui alla legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche;
e) regolamento: il regolamento di esecuzione relativo all’elenco provinciale degli operatori e delle operatrici dell’agricoltura sociale;
f) proprio maso: il maso in cui vive la persona che fornisce il servizio “Pasto nel vicinato”.