(1) Dopo il comma 8 dell’articolo 4 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è inserito il seguente comma:
“8/bis La contrattazione collettiva sul trattamento giuridico ed economico dei giornalisti operanti presso la Provincia e presso gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, si svolge secondo la disciplina di cui alla presente legge e nell’ambito degli obiettivi programmatici impartiti dalla Giunta provinciale all’Agenzia provinciale per le relazioni sindacali, tenendo conto dei contratti collettivi di riferimento di categoria e con l’intervento delle organizzazioni sindacali di categoria dei giornalisti maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ai fini del trattamento previdenziale e assistenziale si provvede all’iscrizione all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ai sensi delle vigenti disposizioni.”