(1) Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16, è così sostituito:
“1. Per la contrattazione collettiva a livello intercompartimentale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2021-2023, una spesa massima di 15.843.951,26 euro per l’anno 2022 e una spesa massima di 15.843.951,26 euro per l’anno 2023. Tali importi si riferiscono all’Amministrazione provinciale e all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ma non comprendono le assegnazioni ai comuni, alle comunità comprensoriali, alle residenze per anziani, all’Istituto per l’edilizia sociale, all’Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e all’Azienda di cura, soggiorno e turismo di Merano.”
(2) Il comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16, è così sostituito:
“3. Per la contrattazione collettiva per il personale docente delle scuole a carattere statale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2021-2023, la spesa massima di 20.500.000,00 euro per l’anno 2021. È altresì autorizzata per l’anno 2022 la spesa massima di 15.000.000,00 euro e per l’anno 2023 la spesa massima di 15.000.000,00 euro che rappresentano il costo a regime dell’accordo integrativo provinciale riferito al triennio 2019-2021.”
(3) Nel comma 4 dell’articolo 2 della legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16, le parole: “una spesa di 6.685.341,69 euro per l’anno 2021 e di 9.000.000,00 euro per l’anno 2022” sono sostituite dalle parole: “una spesa massima di 9.000.000,00 euro per l’anno 2022”.