(1) Dopo la lettera l) del comma 1 dell’articolo 20/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, è aggiunta la seguente lettera:
“m) a progetti alloggiativi innovativi nel settore inclusione sociale e senza dimora.”
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 300.000,00 euro per l’anno 2021, in 0,00 euro per l’anno 2022 e in 0,00 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023.