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k) Contratto collettivo 13 novembre 2020 1)
Accordo integrativo provinciale per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta

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1)
Pubblicato nel B.U. del 3 dicembre 2020, n. 49.

Art. 3 (Comitato provinciale)

(1) In sede provinciale è costituito un Comitato provinciale per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta (di seguito pediatri) previsto dall’articolo 24 dell’ACN, avente composizione paritaria.

(2) Il Comitato provinciale è costituito da rappresentanti di Parte pubblica (Assessorato provinciale alla Salute e Azienda sanitaria dell’Alto Adige, quest’ultima di seguito sarà nominata Azienda Sanitaria) e da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali (di seguito OO.SS.) maggiormente rappresentative a livello provinciale a norma dell’articolo 22 dell’ACN.

(3) Il Comitato è paritetico relativamente alle parti rappresentate e non al numero di persone presenti.

(4) I rappresentanti dei medici sono nominati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello provinciale.

(5) Il Comitato provinciale è composto da tre rappresentanti della Parte pubblica, compreso il Presidente, e da tre rappresentanti delle OO.SS. aventi diritto

(6) Il Comitato provinciale è presieduto dall’Assessore o dall’Assessora provinciale alla Salute o da un suo delegato.

(7) Per ogni membro effettivo della Parte pubblica e delle OO. SS. è designato un membro sostituto che partecipa alle riunioni in caso di assenza del titolare.

(8) Le parti, qualora si trattino argomenti specifici che richiedano competenza in materia, nelle riunioni del Comitato provinciale possono avvalersi di un esperto o consulente tecnico.

(9) Tale esperto o consulente tecnico, in quanto non facente parte del Comitato provinciale, non ha diritto a percepire alcun tipo di compenso o rimborso spese da parte dell’Amministrazione pubblica.

(10) I compiti e la regolamentazione riguardante il Comitato provinciale sono quelli previsti dall’articolo 24 del vigente ACN.

(11) Il Comitato provinciale valuta la carenza assistenziale ai fini della determinazione delle zone carenti.

(12) La Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (di seguito Provincia) fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato provinciale.

(13) Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.

(14) Entro novembre di ogni anno il Comitato approva e definisce i contenuti dei progetti obiettivo di interesse provinciale per l’anno successivo.

(15) Qualora il Comitato non raggiunga un parere unitario in merito ad una questione posta all’ordine del giorno, sarà preso atto nel verbale di quanto espresso da ciascun componente del Comitato stesso.

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ActionActionb) Accordo 14 aprile 2008
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ActionActione) Accordo 11 dicembre 2007
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ActionActionh) Accordo 23 agosto 2017, n. 00
ActionActioni) Accordo 9 febbraio 2018, n. 0
ActionActionj) Accordo 13 dicembre 2019, n. 0
ActionActionk) Contratto collettivo 13 novembre 2020
ActionActionArt. 1 (Principi generali)
ActionActionArt. 2 (Decorrenza e rinvio)
ActionActionArt. 3 (Comitato provinciale)
ActionActionArt. 4 (Comitato aziendale)
ActionActionArt. 5 (Rapporto ottimale)
ActionActionArt. 6 (Massimale di scelte e sue limitazioni)
ActionActionArt. 7 (Graduatoria provinciale)
ActionActionArt. 8 (Assistenza sanitaria territoriale)
ActionActionArt. 9 (Mantenimento delle scelte degli ultraquattordicenni)
ActionActionArt. 10 (Istituzione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT))
ActionActionArt 11  (Patto per la qualità dell’assistenza tramite i pediatri di libera scelta)
ActionActionArt. 12 (Trattamento economico)
ActionActionArt. 13 (Assistenza al paziente cronico)
ActionActionArt. 14 (Assistenza ai turisti e visite occasionali)
ActionActionArt. 15 (Indennità di bilinguismo)
ActionActionArt. 16 (Attività didattica e di tutoraggio)
ActionActionArt. 17 (Assistenza domiciliare programmata)
ActionActionArt. 18 (Continuità assistenziale)
ActionActionArt. 19 (Diritto allo sciopero e prestazioni indifferibili)
ActionActionArt. 20 (Diritti sindacali)
ActionActionArt. 21  (Vaccinazioni)
ActionActionArt. 22 (Disapplicazione del vecchio accordo)
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