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k) Contratto collettivo 13 novembre 2020 1)
Accordo integrativo provinciale per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta

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1)
Pubblicato nel B.U. del 3 dicembre 2020, n. 49.

Art. 12 (Trattamento economico)

(1) Ai sensi del vigente ACN il trattamento economico dei pediatri convenzionati per l’assistenza primaria, secondo quanto previsto dall’articolo 58, comma 1 dell’ACN si articola in:

  1. quota capitaria per assistito ponderata, per quanto stabilito dall’articolo 8 del vigente ACN, negoziata a livello nazionale;
  2. quota variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi e organizzativi previsti dalla programmazione provinciale e/o aziendale, compresi l’indennità per la medicina associata, l’indennità di collaborazione informatica, l’indennità di collaboratore di studio medico e l’indennità di personale infermieristico;
  3. quota per servizi calcolata in base al tipo ed ai volumi di prestazioni, concordata a livello provinciale e/o aziendale comprendente prestazioni aggiuntive erogate, assistenza domiciliare al cronico, assistenza domiciliare integrata ed integrata intensiva, prestazioni informatiche escluse quelle di cui agli articoli 58- bis e 58-ter dell’ACN, possesso ed utilizzo di particolari standard strutturali e strumentali, vaccinazioni e ulteriori attività o prestazioni richieste dall’Azienda Sanitaria;
  4. Compensi accessori per lo svolgimento di ulteriori attività concordate a livello provinciale ed aziendale insieme alle OO.SS..

A - Quota capitaria per assistito ponderata

1. Ai pediatri incaricati dei compiti di assistenza primaria dal momento dell’entrata in vigore dell’ACN è corrisposto per ciascun assistito in carico un compenso forfetario annuo, secondo ACN vigente, nonché l’assegno individuale non riassorbibile riconosciuto al pediatra per anzianità di laurea e carico assistenziale, sulla base degli iscritti al 31 dicembre 2005, così come previsto dall’articolo 58, lettera A, comma 2 del vigente ACN.

2. Viene riconosciuta inoltre la quota aggiuntiva di Euro 1,39 (uno//39) (articolo 10, comma 2 ACN 2010 e articolo 6, comma 2 ACN).

3. A ciascuna/ciascun pediatra di libera scelta che assume l’incarico convenzionale a tempo indeterminato successivamente all’entrata in vigore del presente AIP, secondo quanto previsto dall’ACN art. 58 comma 8, per le prime 250 scelte (duecentocinquanta) spetta una quota capitaria annua aggiuntiva di ingresso, secondo ACN vigente, quale sostegno all’attività.

4. Dall’entrata in vigore del presente AIP in base all’articolo 58, comma 4 ACN è istituito il fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie, non riassorbibile, pari a euro 3,08 (tre//08) annue per ogni assistita/assistito, a cui vanno aggiunti gli assegni individuali resisi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale di singoli pediatri, calcolato al 1° gennaio di ogni anno.

5. L’importo di cui al comma precedente viene riconosciuto ai pediatri in rate mensili.

6. Per ciascun’assistita/ ciascun assistito che non abbia compiuto il sesto anno di età, secondo ACN Art 58 lettera A comma 9, in ragione del maggior carico di lavoro connesso all’attività nell’ambito dei progetti per la salute dell’infanzia al pediatra viene corrisposto un compenso aggiuntivo quale parte integrante della quota capitaria secondo ACN vigente.

B - Quota variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi e organizzativi previsti dalla programmazione provinciale e/o aziendale

1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo le quote già destinate alle ed ai pediatri per l’incentivazione di attività in forma associativa, collaborazione informatica, collaboratore di studio e personale infermieristico, costituiscono il fondo a riparto di cui all’articolo 45 dell’ACN, quantificato sulla base di euro 4,16 (quattro//16) per assistito/anno.

2. Essendo in Provincia le relative percentuali di spesa superiori di quanto previsto dall’articolo 58 lettera B), comma 8 del vigente ACN, le risorse complessivamente impegnate e i relativi compensi per la pediatria in rete, la pediatria di gruppo e l’indennità relative al personale di studio continuano ad essere erogate a tutti i pediatri di libera scelta che ne usufruiscono mensilmente secondo le modalità previste dai commi 4, 5, 6 dell’articolo 58 lettera B dell’ACN 2005 e s.m.i., e precisamente:

  1. pediatria di gruppo: euro 11,97 (undici//97) /paziente/anno;
  2. pediatria in rete: euro 8,05 (otto//05) /paziente/anno;
  3. collaboratore di studio (orario minimo di 10 ore/settimana/medico): euro 4,65 (quattro/65) /paziente/anno.

3. Per quanto riguarda la pediatria di gruppo valgono le disposizioni dell’articolo 52, comma 8 dell’ACN 2009 ad eccezione della ricezione delle richieste il sabato mattina.

4. Per quanto riguarda la pediatria in rete (articolo 52, comma 12 ACN) i pediatri aderenti devono concordare la distribuzione degli orari in modo da assicurare l’assistenza per almeno cinque ore giornaliere, distribuite equamente nel mattino e nel pomeriggio.

5. Per due giorni alla settimana la rete garantisce la chiusura pomeridiana non prima delle ore 19.00. Per fascia pomeridiana si intende la fascia oraria dalle 14.00 alle 20.00.

6. Una nuova medicina in rete deve essere approvata da parte del Comitato aziendale di cui all’articolo 4.

7. Gli assistiti hanno la possibilità di iscriversi presso un’altra o un altro pediatra facente parte della medesima rete o gruppo, a condizione che questo abbia ancora posti liberi e previo consenso, espresso per il caso singolo o in modo cumulativo, della o del pediatra che intendono revocare e della o del pediatra che intendono scegliere, salvaguardando in ogni caso la possibilità di effettuare un´altra scelta nello stesso ambito territoriale.

8. Nel caso in cui la rete comprenda pediatri di ambiti territoriali diversi si applicano le stesse modalità delle reti i cui pediatri appartengono allo stesso ambito.

9. Al fine di incentivare il progressivo miglioramento degli standard organizzativi degli ambulatori dei pediatri e la qualità delle prestazioni erogate, viene istituito un fondo provinciale di riparto, costituito dalla spesa storica per questo istituto al momento della entrata in vigore del presente accordo previsto dall’articolo 45 dell’ACN e destinato al pagamento delle indennità di pediatria di gruppo, pediatria in associazione, pediatria di rete e collaboratrici e collaboratori di studio.

10. In caso di cessazione di una o un pediatra facente parte di una forma associativa, relativamente all’incarico successivo, al medico titolare di incarico provvisorio o definitivo che svolge la sua attività secondo gli stessi standard spettano tutti i compensi previsti dall’accordo integrativo provinciale al fine di mantenere lo stesso standard organizzativo del pediatra cessato.

11. Tra gli standard organizzativi sono da considerare anche la forma associativa e il personale di studio.

12. Ai pediatri che si avvalgono di personale infermieristico assunto secondo il relativo CCNL di categoria oppure fornito da società cooperative o associazioni di servizio oppure con contratti di collaborazione previsti per soggetti con Partita Iva, è corrisposta, dalla data di entrata in vigore del presente AIP, inizialmente per 4 pediatri e fino a 1000 assistiti in carico, una indennità di euro 5,00 (cinque//00)/anno per assistito in carico. L’eventuale modifica del tetto di pediatri ed assistiti verrà concordato in Comitato provinciale in base alle necessità assistenziali.

13. In aggiunta all’importo previsto dall’articolo 58, lettera B, comma 10, dall’articolo 26-ter dell’ACN 2009 e dall’articolo 3 dell’ACN 2010, ai pediatri di libera scelta è riconosciuta, con risorse attinte al fondo di cui all’articolo 45 ACN, una indennità di euro113,07 (centotredici//07) mensili a fronte della partecipazione al fascicolo sanitario elettronico (FSE), al sistema informativo sanitario (SIS) e alla prescrizione elettronica (ePre).

14. La fruizione di tale indennità è subordinata alla presentazione dell’autocertificazione di partecipazione rilasciata dalla o dal pediatra.

15. Dall’entrata in vigore del presente accordo è istituito il fondo per il governo clinico (articolo 58, lettera B, commi 14 e 15 del vigente ACN) pari a 3,08 (tre/08) annue per ogni assistito destinato a Progetti Obiettivo provinciali, i cui contenuti saranno definiti in Comitato provinciale e con possibilità di incremento da parte dell’Azienda Sanitaria.

16. Il Comitato provinciale identifica annualmente un importo non inferiore a euro 550.000,00 (cinquecentocinquantamila//00) per l’implementazione di OAG e/o PDTA), progetti obiettivo e percorsi di assistenza al cronico che sono di interesse provinciale.

C - Quota variabile per servizi calcolata in base al tipo ed ai volumi di prestazione comprendente prestazioni aggiuntive, assistenza domiciliare al cronico e assistenza integrata intensiva, vaccinazioni, prestazioni informatiche escluse quelle di cui agli articoli 58-bis e 58-ter ACN, possesso ed utilizzo di particolari standard strutturali e strumentali, ulteriori attività o prestazioni richieste dall’Azienda Sanitaria

1. Vengono mantenuti invariati gli importi previsti ed attualmente erogati per le prestazioni aggiuntive e l’assistenza domiciliare (programmata, integrata ed integrata intensiva, con particolare riguardo nei confronti degli assistiti caratterizzati da condizioni cliniche di particolare gravità come previsto dall’articolo 8 dell’ACN 08 luglio 2010), di cui all’allegato A del presente accordo.

2. Per la partecipazione alla programmazione e il monitoraggio dell’attività di cui all’articolo 25 dell’ACN è riconosciuto un compenso omnicomprensivo pari a euro 130,00 (centotrenta//00) per riunione attingendo al fondo dei bambini, da 0 a 14 anni, per i quali non è stata effettuata la scelta del pediatra.

D - Accordi provinciali ed aziendali
Ai sensi di quanto previsto dal vigente ACN all’articolo 58, lettera D, commi 1 e 3, si concorda quanto segue:

1. Per lo svolgimento dell'attività in zone identificate dalla Provincia come disagiatissime sedi alla o al pediatra spetta, fino al raggiungimento di 500 iscritti residenti nel Comune dichiarato disagiatissima sede, come da norma vigente, un’indennità mensile di euro 635,11 (seicentotrentacinque//11).

2. Requisito per ottenere tale indennità è un congruo orario di apertura nel Comune definito disagiatissima sede, con almeno un accesso a settimana.

3. Per il raggiungimento degli obiettivi di assistenza previsti dal Piano Provinciale Prevenzione 2016-2020 con riguardo al flusso informativo dei dati sui Bilanci di Salute in merito a obesità e allattamento, all’accesso all’Anagrafe vaccinale, all’invio telematico dei riepiloghi di PPIP e PO, ai sensi dell’articolo 58 lettera D, comma 3 ACN, alle e ai pediatri viene riconosciuta un’indennità mensile di euro 150,00 (centocinquanta//00) (“Indennità per il flusso informativo”). Il godimento di tale indennità è subordinato all’effettivo adempimento dei compiti e decorre dal mese successivo alla comunicazione al Comprensorio sanitario di riferimento.

4. Ai sensi dell’articolo 58, lettera D, comma 3 dell’ACN, alle e ai pediatri per la contattabilità tramite cellulare su base volontaria durante le fasce orarie al di fuori della normale attività ambulatoriale è riconosciuta una indennità di euro 50,00 (cinquanta/00)/mese, con le modalità di cui all’articolo 11 comma 2, lettera c1 del presente AIP.

5. Tale indennità è erogata previa autocertificazione da parte del medico e la comunicazione del numero di cellulare al rispettivo Comprensorio sanitario che lo renderà disponibile agli iscritti.

6. Per incentivare la promozione della salute in ambito provinciale, favorire lo sviluppo del volontariato e per agevolare le famiglie, si riconosce al pediatra di libera scelta un importo di euro 1,00 (uno//00) annuo per paziente iscritto a fronte del rilascio gratuito di:

  1. un certificato per l’attività sportiva non agonistica con validità annuale valido sia in ambito scolastico ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 28 febbraio 1983, articolo 1, lettere a) e c) e dell’allegato H dell’ACN 2009, sia per attività sportive non agonistiche organizzate da enti o associazioni sia pubbliche che private ai sensi dell’articolo 21 della Legge Provinciale 13 gennaio del 1992, n. 1 e s.m.i.. Detto certificato verrà rilasciato una volta all’anno.
  2. certificati di idoneità per l’attività di volontariato (Croce bianca, Croce Rossa, Vigili del fuoco ecc.) purché non necessitanti di particolari accertamenti bioumorali e/o strumentali, utilizzando modulistica che rispetta i criteri previsti dalla normativa vigente.
  3. Certificati attestanti l’assenza per malattia del bambino da nidi o microstrutture, ai fini del pagamento della retta, previsti dalla normativa vigente. Tale certificato (uno per evento di malattia) verrà emesso al momento del rientro del bambino nella struttura.

7. Tra le funzioni della o del pediatra rientrano le certificazioni ai fini dell’astensione dal lavoro del genitore a seguito di malattia del bambino (Articolo 44, comma 2, lettera G dell’ACN).

8. Le certificazioni ai fini della riammissione e della prima ammissione alla scuola dell’obbligo, agli asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori sono state abolite con Deliberazione della Giunta Provinciale 5 novembre 2012, n.1656 e pertanto non rientrano tra i certificati di cui al comma 7, lettere a), b) e c).

9. Anche al fine di garantire i diritti acquisiti, preso atto della differenza di trattamento economico riguardante la quota capitaria prevista dal precedente accordo provinciale dei pediatri e quella attualmente prevista dal vigente ACN, con il fondo provinciale di perequazione a ogni pediatra viene riconosciuta un’indennità aggiuntiva mensile per utente a lui iscritto che è data dalla differenza tra la quota fissa mensile del compenso per singolo assistito in godimento al mese precedente all’entrata in vigore del presente AIP (“'onorario professionale”) e la corrispondente quota capitaria di cui all'art. 58, comma 1, lettera A del vigente ACN.

10. Il fondo di cui al comma precedente termina con la cessazione dell’attività convenzionale dei medici interessati.

11. Il fondo di cui al comma 9, con un tetto massimo di iscritti identificato e fissato al 15 del mese precedente all’entrata in vigore del presente AIP e comunque non superiore a 1200,00 (milleduecento//00) assistiti, verrà liquidata sulla base del numero di scelte mediche effettivamente in carico al Pediatra di libera scelta al 15 di ogni mese.

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