(1) Al fine di mantenere la qualità dell’assistenza primaria tramite i pediatri come da applicazione del Contratto provinciale e per tutelare i diritti acquisiti, preso atto della differenza di prestazioni garantite e trattamento economico come da contratto previgente e quella attualmente stabilita dal vigente ACN, si è firmato il Patto della qualità dell’assistenza pediatrica.
Questo patto, che entra in vigore col presente AIP, oltre a mantenere la qualità attuale dell’assistenza pediatrica, la intende migliorare ulteriormente.
(2) In riferimento al patto per la qualità di cui all’Allegato D i pediatri assicurano:
- a) l’identificazione di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (di seguito PDTA) ed Obiettivi Assistenziali e Gestionali (di seguito OAG) condivisi tra i pediatri di libera scelta e l’Azienda Sanitaria;
- b) l’anticipo del primo bilancio di salute con modalità da definirsi nel Comitato aziendale;
- c1) contattabilità telefonica da parte dei propri assistiti al di fuori della fascia oraria di attività ambulatoriale tramite risposta diretta o segreteria telefonica dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni feriali e dalle ore 8.00 alle ore 10.00 dei giorni prefestivi. Durante l’attività ambulatoriale l’assistito deve telefonare al numero dello studio medico. Tali modalità di contatto devono essere comunicate ai pazienti tramite la Carta dei Servizi esposta negli studi medici. Il pediatra garantisce di ricontattare la propria assistita/il proprio assistito nel tempo più breve possibile, possibilmente entro tre ore, compatibilmente con l’attività svolta;
- c2) Il medico non risponde di eventuali disservizi dovuti al malfunzionamento dei sistemi di comunicazione per motivi che non dipendono dal medico stesso. Il medico comunica tempestivamente eventuali disservizi all’Azienda;
- d) ricerca tramite portale Tessera Sanitaria e trascrizione dell’eventuale esenzione ticket del paziente relativamente alla prescrizione di farmaci e di prestazioni di assistenza specialistica secondo la delibera provinciale
- 21 maggio 2012, n. 762;
- e) partecipazione ai Raggruppamenti di Attesa Omogenei (di seguito RAO) per il contenimento dei tempi d’attesa per visite e prestazioni specialistiche, definiti sulla base di un accordo fra medici prescrittori e medici specialistici che eseguono le prestazioni, secondo le procedure stabilite dall’Azienda Sanitaria nell’ambito dei Piani Provinciali;
- f) partecipazione, per gli aspetti di competenza, all’attuazione del Piano Provinciale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale e dei Piani Provinciali di prevenzione;
- g) consegna all’assistita/all’assistito, su sua richiesta, in caso di cessazione del rapporto convenzionale del pediatra o in caso di revoca o ricusazione della scelta, di una sintesi della cartella clinica in base alle informazioni contenute nella scheda sanitaria individuale;
- h) le modalità organizzative della Continuità Assistenziale ove prevista.
(3) Gli OAG e i PDTA, a cui tutti i pediatri di libera scelta aderiscono, sono identificati entro il 30 settembre dell’anno precedente dal Comitato provinciale di cui all’articolo 24 del vigente ACN e successivamente elaborati da un tavolo tecnico in accordo con le OO.SS. sulla base di linee guida internazionali, studi clinici controllati randomizzati (di seguito RCT), della medicina basata su prove di efficacia (EBM) e di eventuali progetti assistenziali già esistenti.
(4) Le agevolazioni per lo studio medico principale, anche in forma di contributo per i locali di proprietà o in affitto, secondo l'articolo 4/septies della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, vengono erogati secondo i rispettivi criteri approvati dalla Giunta Provinciale. 2)