(1) Presso l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, di seguito denominata Azienda Sanitaria, è istituito l’organismo indipendente di valutazione, di seguito denominato OIV.
(2) L’OIV opera in autonomia rispetto agli altri organi dell’Azienda Sanitaria ed è composto da tre esperte/esperti che possono essere esterni o interni all’Azienda.
(3) La Giunta provinciale definisce il compenso dei membri entro i limiti massimi fissati dalla normativa vigente in materia.
(4) I membri dell’OIV sono selezionati a seguito di procedura selettiva pubblica per l’iscrizione nell’apposito elenco provinciale. Con un avviso pubblicato nel sito istituzionale della Ripartizione competente in materia di sanità e nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.), la direttrice/il direttore della Ripartizione competente in materia di sanità rende noti i requisiti di accesso e le competenze richieste. Nell’avviso è specificato anche il compenso massimo dei membri.
(5) La direttrice/Il direttore della Ripartizione provinciale competente in materia di sanità nomina una commissione, la quale verifica il possesso dei requisiti e delle competenze richieste ai fini dell’iscrizione nell’apposito elenco provinciale. Terminata la verifica la commissione predispone una relazione, nella quale descrive le esperienze e le competenze delle candidate e dei candidati in relazione ai requisiti specificati nell’avviso.
(6) Chi è già iscritto nell’equivalente elenco nazionale può, su richiesta, essere iscritto nell’elenco provinciale, sempreché soddisfi i requisiti previsti dallo Statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
(7) I membri sono nominati dalla Giunta provinciale ogni tre anni e l’incarico può essere rinnovato. La nomina avviene tramite selezione delle idonee/degli idonei iscritti nell’elenco di cui al comma 5. L’elenco ha validità di 4 anni e viene aggiornato con cadenza biennale. 2)
(8) I membri non possono essere dipendenti dell'amministrazione dell’Azienda Sanitaria, a meno che non vengano collocati in aspettativa, o soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero soggetti che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni o che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. Non possono essere nominati coloro che si trovano in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa di riferimento o in posizione di conflitto d’interessi.
(9) La Ripartizione provinciale competente in materia di sanità pubblica nel proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, i nominativi e i curricula dei membri dell’OIV.