(1) Le diverse fasi del procedimento valutativo consistono nella definizione e assegnazione degli obiettivi, nella correlazione tra obiettivi e risorse, nel monitoraggio costante e nell’attivazione di eventuali interventi correttivi, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e gestionale della dirigente valutata/del dirigente valutato e nell’utilizzo di sistemi premianti.
(2) La procedura si conclude con la presentazione dei risultati alla Giunta provinciale o alla direttrice/al direttore generale dell’Azienda Sanitaria, a seconda del compito assegnato.
(3) Con proprio atto interno, l’OIV definisce le procedure e i criteri di giudizio da adottare in relazione ai compiti di cui al comma 4 dell’articolo 46/bis della Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, nonché agli ulteriori compiti attribuiti al medesimo dalla normativa vigente.
(4) Nello svolgimento delle proprie funzioni, l’OIV si dota di strumenti e metodologie per verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità della propria azione, al fine di ottimizzarla, anche mediante tempestivi interventi di correzione.
(5) La direttrice/Il direttore generale dell’Azienda Sanitaria verifica l’operato dell’OIV senza entrare nel merito dell’attività.