1. Le direttrici e i direttori dei circoli delle scuole dell’infanzia e le dirigenti scolastiche e i dirigenti scolastici dei circoli di scuola elementare e degli istituti comprensivi determinano le eventuali capienze per il servizio di emergenza tenendo conto dei locali disponibili delle singole scuole dell’infanzia e dei plessi.
2. In ogni caso rispettano le seguenti condizioni:
a) nella scuola dell’infanzia le attività dovranno tenersi in gruppi di massimo quattro bambini. Nella scuola primaria le attività dovranno tenersi in gruppi di massimo sei alunni e alunne;
b) ogni gruppo viene accompagnato da una persona;
c) i gruppi di bambini rimangono per quanto possibile invariati per tutta la durata delle iniziative o per la durata delle restrizioni imposte dall’emergenza SARS-COV-2;
d) nello svolgimento delle attività non possono essere previsti contatti con altri gruppi o persone;
e) le attività devono tenersi per quanto sia possibile all’aperto e, qualora all’interno dell’edificio, comunque sempre nello stesso luogo.
3. Le direttrici e i direttori dei circoli delle scuole dell’infanzia e le dirigenti scolastiche e i dirigenti scolastici dei circoli di scuola elementare e degli istituti comprensivi pubblicano il numero dei bambini, degli alunni e delle alunne ammessi al servizio di emergenza e lo comunicano alla competente Direzione Istruzione e Formazione.