(1) Dopo la lettera m) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:
“n) misure a sostegno delle start-up innovative tramite la concessione di contributi fino al 100 per cento a copertura delle spese correnti e per la durata di eventi eccezionali determinanti un grave turbamento dell’economia ai sensi dell’articolo 107, comma, 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il contributo può essere concesso ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, o in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.”
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 750.000,00 euro per l’anno 2020, in 0,00 euro per l’anno 2021 e in 0,00 euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’Art. 39.