(1) Dopo l’articolo 7 della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, è inserito il seguente articolo:
“Art. 7/bis (Misure straordinarie)
1. Al fine di superare la crisi economica dovuta allo stato di emergenza epidemiologica causata dal virus SARS-CoV-2, le agevolazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera f), possono essere concesse anche in deroga ai limiti temporali previsti nella stessa lettera.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, o come aiuto de minimis ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. 6)
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 4.500.000,00 euro per l’anno 2020, in 0,00 euro per l’anno 2021 e in 0,00 euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 39.