(1) Nella lettera a) del comma 5 dell’articolo 21 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, la parola: “verranno” è sostituita dalle parole: “potranno essere”.
(2) Dopo la lettera b) del comma 5 dell’articolo 21 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, è inserita la seguente lettera:
“b/bis) i criteri per minimizzare gli effetti su ambiente, clima, biodiversità e paesaggio che vengono definiti dalla conferenza di servizi in materia ambientale su richiesta dell’Ufficio provinciale competente per il bando di gara;”
(3) Nel comma 6 dell’articolo 21 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, il numero “90” è sostituito dal numero “120”.
(4) Il primo periodo del comma 10 dell’articolo 21 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, è soppresso.