(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 12/sexies della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“1/bis Nel periodo di inserimento professionale si trova altresì il personale docente di cui al comma 1 che stipula un contratto di lavoro a tempo determinato nella misura inferiore a 11 ore su 22 ore settimanali o a 9 ore su 18 ore settimanali, se contestualmente frequenta un percorso formativo abilitante o specializzante previsto ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche.”
(2) Nel comma 2 dell’articolo 12/sexies della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, le parole: “di cui al comma 1” sono sostituite dalle parole: “di cui ai commi 1 e 1/bis”.