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c') Legge provinciale 27 marzo 2020, n. 21)
Modifiche di leggi provinciali in materia di cultura, formazione professionale, enti locali, ordinamento degli uffici e del personale, tutela dei consumatori e degli utenti, rapporti della Provincia con l’Unione europea, beni culturali, istruzione, pubblico spettacolo, utilizzo delle acque pubbliche, tutela del paesaggio e dell’ambiente, caccia e pesca, agricoltura, turismo, artigianato, esercizi pubblici, economia, commercio, igiene e sanità, edilizia scolastica, comunicazione, lavoro e trasporti

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1)
Pubblicato nel numero straordinario 1 del B.U. 2 aprile 2020, n. 14.

Art. 32 (Modifiche della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, “Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale”)

(1) La rubrica dell’articolo 5 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, e successive modifiche, è così sostituita: “Controllo preventivo di legittimità sui provvedimenti dell’Azienda Sanitaria”.

(2) Nel comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, le parole: “il Collegio dei revisori dei conti” sono sostituite dalle parole: “il Collegio sindacale”.

(3) La rubrica dell’articolo 15 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, e successive modifiche, è così sostituita: “Collegio sindacale”.

(4) Il comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, è così sostituito:

“1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, nominati dalla Giunta provinciale e scelti fra i revisori legali iscritti nel registro di cui all’Art. 15/bis. La composizione del Collegio sindacale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti a livello provinciale, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione. I membri supplenti subentrano ai membri effettivi solo in caso di cessazione anticipata dall’incarico e rimangono in carica per il periodo restante per il quale il Collegio è nominato.”

(5) Il comma 2 dell’articolo 15 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, è così sostituito:

“2. I membri del Collegio sindacale restano in carica per tre anni e scadono all’approvazione da parte della Giunta provinciale del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio del loro mandato. Possono ricoprire l’incarico per non più di tre mandati consecutivi. Ai membri del Collegio spetta un’indennità annua lorda fissa, stabilita dalla Giunta provinciale nella misura massima del dieci per cento del compenso base della direttrice/del direttore generale. L’indennità della/del presidente è del 20 per cento superiore a quella degli altri membri del Collegio. Nel caso di subentro di membri supplenti l’indennità è proporzionalmente ridotta. Ai membri del Collegio è riconosciuto anche il rimborso delle spese stabilite dalla Giunta provinciale.”

(6) Nel comma 3 dell’articolo 15 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, le parole: “del Collegio dei revisori dei conti” sono sostituite dalle parole: “del Collegio sindacale”.

(7) Nel comma 4 dell’articolo 15 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, le parole: “Il Collegio dei revisori dei conti” sono sostituite dalle parole: “Il Collegio sindacale” e le parole: “del Collegio dei revisori dei conti” sono sostituite dalle parole: “del Collegio sindacale”.

(8) Nel comma 5 dell’articolo 15 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, e successive modifiche, le parole: “Il Collegio dei revisori dei conti” sono sostituite dalle parole: “Il Collegio sindacale”.

(9) Nel comma 6 dell’articolo 15 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, le parole: “Il Collegio dei revisori dei conti” sono sostituite dalle parole: “Il Collegio sindacale”.

(10) Dopo l’articolo 15 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 15/bis (Registro dei candidati e delle candidate alla nomina a membro del Collegio sindacale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige)

1. Nel registro dei candidati e delle candidate alla nomina a membro del Collegio sindacale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige sono iscritte le persone che ne fanno domanda e sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modifiche;

b) conoscenza delle lingue italiana e tedesca;

c) possesso del requisito dell’indipendenza, come definito dall’articolo 21 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

2. Non può essere nominato membro del Collegio chi versa in una delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 2399 del codice civile.

3. La Giunta provinciale stabilisce:

a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione al registro;

b) le modalità e i termini per esaminare tali domande;

c) le modalità di tenuta e di aggiornamento del registro e, in particolare, di verifica periodica del permanere dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione;

d) le modalità di subentro dei membri supplenti.

4. La Ripartizione provinciale Salute è responsabile per l’istituzione, la tenuta e l’aggiornamento del registro.”

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