(1) I rimborsi spese di cui al presente regolamento sono concessi per i seguenti periodi massimi:
(2) Ai fini del calcolo della durata del corso universitario sono conteggiati tutti gli anni a partire dalla prima immatricolazione al corso di studio attualmente frequentato, come da tabella A.
(3) Ai fini del calcolo della durata totale dei corsi di studio sono conteggiati anche gli anni accademici prima dell’eventuale cambio del corso di studio, per i quali lo studente/la studentessa ha già percepito rimborsi spese.
(4) Ai fini del calcolo della durata del corso di studio, le interruzioni del corso di studio attualmente frequentato sono considerate soltanto se lo studente/la studentessa ha ottenuto l’aspettativa o se nel semestre/nell’anno di riferimento non era iscritto/iscritta a un’università.